Art. 9.
(Procedure per il riconoscimento delle DO e delle IGT e disciplinari di produzione).

      1. I disciplinari di produzione dei vini a DO e a IGT devono contenere gli elementi previsti dall'allegato A annesso alla presente legge. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, su parere del Comitato di cui all'articolo 16, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere apportate modificazioni al citato allegato A.
      2. La domanda di riconoscimento di un vino a DOC o a IGT è presentata dai consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 17 o, in assenza, dalle associazioni dei produttori interessati. Per le DOC tali soggetti devono rappresentare almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati e almeno il 35 per cento della superficie rivendicata nell'ultimo biennio. La domanda di riconoscimento di un vino a DOCG è proposta dai medesimi soggetti, purché rappresentino almeno il 51 per cento dei viticoltori iscritti all'albo, almeno

 

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il 51 per cento della superficie totale iscritta all'albo ed almeno il 66 per cento della produzione rivendicata nell'ultimo biennio.
      3. La domanda di riconoscimento di un vino a DO deve essere corredata dalla seguente documentazione:

          a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

          b) l'elenco sottoscritto direttamente da un numero minimo di viticoltori che abbiano rispettivamente i requisiti di rappresentatività di cui al comma 2;

          c) una perizia giurata comprovante:

              1) le caratteristiche ambientali della zona in questione con particolare riguardo alla giacitura, all'esposizione, all'altitudine e al clima;

              2) l'origine geologica e la composizione dei terreni;

              3) le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato e in particolare: i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e di irrigazione;

              4) le rese per ettaro espresse in quantità di uve, di mosto di uve e di vino, tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;

              5) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia, tenendo conto in particolare dei titoli alcolometrici constatati nei dieci anni precedenti per il riconoscimento di vino a DO e nei cinque anni precedenti per il riconoscimento di vino a IGT;

              6) le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;

          d) la documentazione storica e socio-economica sull'importanza della viticoltura nella zona indicata;

          e) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini,

 

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in scala 1:25.000 o in scala 1:2.000, qualora la delimitazione lo richieda;

          f) il piano dei controlli.

      4. Per il riconoscimento delle IGT e per l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione la procedura è analoga a quella prevista per le DOCG e per le DOC. La domanda di riconoscimento deve essere corredata da:

          a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

          b) l'elenco sottoscritto da almeno il 20 per cento dei viticoltori della zona interessata e che sia espressione almeno del 35 per cento della produzione interessata;

          c) una relazione comprovante gli elementi previsti dal disciplinare di cui al comma 1;

          d) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini;

          e) una relazione comprovante quanto previsto al comma 3, lettera c).

      5. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare, contestualmente alle regioni o alle province autonome territorialmente competenti, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché al Comitato di cui all'articolo 16, la domanda di riconoscimento corredata dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4.
      6. Le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 5, provvedono all'istruttoria tecnico-amministrativa della richiesta ed a trasmetterne l'esito al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Comitato di cui all'articolo 16 e al soggetto proponente.
      7. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della documentazione trasmessa ai sensi del comma 6 dalla regione o dalla provincia autonoma, acquisisce il parere del Comitato di cui all'articolo 16 e, tenuto conto dell'esito

 

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della riunione di pubblico accertamento di cui al comma 8, comunica al soggetto proponente e alla regione o provincia autonoma competente la proposta di disciplinare di produzione eventualmente modificata. La proposta di disciplinare è altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, al fine di consentire la presentazione di osservazioni al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da parte dei soggetti interessati. Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, esaminate le eventuali osservazioni pervenute, provvede alla emissione del decreto di riconoscimento della DO o della IGT.
      8. La riunione di pubblico accertamento è fissata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sentito il Comitato di cui all'articolo 16, di intesa con le regioni e con le province autonome interessate, allo scopo di permettere di verificare la rispondenza della disciplina proposta, con le eventuali modifiche introdotte nella fase istruttoria, alle indicazioni, alle volontà e alle esigenze dei soggetti interessati. Alla riunione di pubblico accertamento, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipa almeno un funzionario in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e un componente del Comitato di cui all'articolo 16.
      9. Qualora nel corso del procedimento sia necessaria una valutazione congiunta della domanda di riconoscimento o delle relative modifiche proposte, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipa almeno un componente del Comitato di cui all'articolo 16 e alla quale può assistere il soggetto proponente il riconoscimento. In caso di esito negativo della conferenza, il procedimento è da
 

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ritenere concluso e contro tale provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.
      10. Alle richieste di modifica dei disciplinari dei vini a DO si applicano le procedure previste dal presente articolo per il riconoscimento dei disciplinari, con le seguenti ulteriori condizioni, ferma restando la possibilità per i soggetti proponenti di non produrre la documentazione già presentata in sede di riconoscimento della DO o della IGT, qualora relativa a condizioni non mutate:

          a) la variazione della composizione varietale deve essere espressamente programmata e prefissata nel disciplinare, con particolare riguardo al termine per il relativo adeguamento e deve essere rivendicata da almeno il 51 per cento dei produttori vinicoli interessati che rappresentino non meno del 51 per cento della superficie rivendicata nell'ultimo biennio;

          b) per le DO per le quali è consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, la zona di imbottigliamento può essere delimitata, a condizione che l'istanza presentata al Comitato di cui all'articolo 16 sia rappresentativa di almeno il 66 per cento della produzione rivendicata dell'intera denominazione, calcolata sulla base delle rivendicazioni dell'ultimo biennio, nonché di almeno il 51 per cento della produzione imbottigliata complessivamente. Nelle more dell'operatività dell'albo degli imbottigliatori di cui all'articolo 15, la rappresentatività relativa alla produzione imbottigliata è definita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla base dei dati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

          c) in caso di modifiche del disciplinare di produzione di una DO che introducano la delimitazione della zona di imbottigliamento, le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata per cinque anni, prorogabili, a condizione che presentino apposita

 

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istanza, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DO per almeno due anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto di modifica del disciplinare di produzione, ovvero per almeno un anno per le denominazioni riconosciute da meno di tre anni;

          d) in caso di modifiche del disciplinare di produzione che comportino una variazione del nome della denominazione, della zona di produzione o della limitazione alla zona di vinificazione, la domanda deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento dei soggetti iscritti all'albo e di almeno il 66 per cento della produzione media rivendicata nell'ultimo triennio;

          e) per deroghe di carattere temporaneo, consentite dal disciplinare, legate all'andamento della campagna vendemmiale quali acidità, estratto secco o altre, è sufficiente la richiesta del consorzio di tutela riconosciuto o dalle organizzazioni di categoria. La deroga è concessa dalla regione o dalla provincia autonoma interessata che ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

      11. Le richieste di modifica dei disciplinari dei vini a IGT devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 2, allegando la seguente documentazione:

          a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

          b) una relazione sulle modifiche richieste;

          c) la comprova della rappresentatività di cui al comma 3, lettera b), la quale può avvenire con atto dichiarativo del legale rappresentante dell'organismo proponente, esonerando lo stesso dal presentare l'elenco dei sottoscrittori.

      12. Per le modifiche che comportano una variazione del nome della denominazione

 

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e della zona di produzione si applica quanto previsto al comma 10.
      13. Il decreto di cui all'articolo 7, comma 4, di riconoscimento delle DO e delle IGT fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può prevedere disposizioni di carattere transitorio.